ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO COSTITUITO PRESSO L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MACERATA
(iscritto al n°18 del registro degli Organismi di composizione della crisi di cui al D.M.Giust. n°202/2014, art.3)
I principali riferimenti normativi e regolamentari sono costituiti da :
Legge 27 gennaio 2012 n°3 (e successive modifiche)
La Legge n°3 del 2012 reca agli articoli da 6 a 16 la disciplina delle tre procedure concorsuali che il legislatore ha introdotto per fare fronte alle situazioni di sovraindebitamento dei privati e delle piccole imprese.
La normativa specifica per ciascuna procedura i limiti di ammissibilità, gli effetti per debitori e creditori, la procedura da seguire, le conseguenze del non corretto adempimento e delle varie anomalie ipotizzabili, ecc..
Trattandosi di un testo che è stato oggetto, dopo la sua emanazione, di una corposa integrazione, va posta particolare attenzione nell’individuare le disposizioni che si riferiscono all’una o all’altra delle procedure, per evitare facili confusioni.
E’ ovviamente disciplinata nella Legge 3/2012 anche l’attività degli Organismi di Composizione della Crisi (O.C.C.), e dei Gestori della crisi da essi nominati, all’interno di ciascuna tipologia di procedura concorsuale.
Decreto Min.Giustizia 24 settembre 2014 n.202
Il Regolamento di questo O.C.C. ha un taglio particolarmente pratico, così da costituire una facile guida per gli utenti con riguardo ai vari aspetti del rapporto che può instaurarsi con l’O.C.C. stesso :
all.art.2 sono indicati gli elementi da inserire nell’istanza con cui si richiedono le prestazioni dell’Organismo, e la procedura che seguirà alla presentazione della richiesta;
agli artt. 14 e 15 sono indicati i criteri di calcolo del compenso dell’Organismo (compresa l’attività del Gestore della crisi che sarà nominato dall’O.C.C.), e le tempistiche di pagamento;
all’art.3 è disciplinata la nomina del Gestore della crisi;
agli artt. da 4 a 7 sono indicati gli organi attraverso i quali opera l’Organismo, e le relative funzioni;
agli artt. da 8 a 13 sono indicate le regole che presiedono al reclutamento ed all’esercizio delle funzioni da parte dei Gestori della crisi, mentre nell’all.A sono indicate le norme deontologiche.